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Gli Spettacoli e gli Intrattenimenti nei Circoli

Gli Spettacoli e gli Intrattenimenti nei Circoli
Normative
Data Pubblicazione: 23/11/2020
Ultima Modifica: 23/11/2020

L'effettuazione di spettacoli o di intrattenimenti destinati esclusivamente ai soci del circolo non necessita di alcuna autorizzazione amministrativa. È perciò evidente che se si è in questa situazione non vi sono grossi problemi nell'attività di verifica in quanto, se non si svolgono attività illecite ma ci si limita a svolgere attività di spettacolo o trattenimento, tutto è consentito senza nessuna particolare autorizzazione.

 

Invece, nel momento in cui vengano riscontrate le fattispecie previste dall'art. 118 del Regolamento di esecuzione del TULPS ed in particolare:

  • - accesso e partecipazione agli spettacoli anche di non soci;
  • - accesso e partecipazione agli spettacoli anche di semplici invitati;
  • - circostanze che escludano il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento;

 

Il citato art. 118 testualmente impone che in tali casi lo svolgimento dell'attività di spettacolo e trattenimento sia subordinata al rilascio di autorizzazione comunale ex art. 68 TULPS che comporta l'osservanza delle norme di prevenzione incendi ed agibilità dei locali ex art. 80 TULPS. Nel caso di piccoli trattenimenti è richiesta solo l'autorizzazione prevista dall'art. 69 TULPS.

 

Le circostanze che escludono il carattere privato di tali attività, richiamate dall'art. 118 del Regolamento di esecuzione del TULPS, vengono definite dal Ministero dell'Interno con la circolare n. 10.15506/13500 del 19 maggio 1984, la quale prescrive che devono ritenersi assoggettabili alla normativa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici i locali che, ancorché asseriti come privati, presentino i seguenti elementi:

  • - accesso al locale previo pagamento del biglietto d'ingresso e/o acquisto della tessera associativa senza formalità;
  • - pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti mediante messaggi o strumenti diretti alla generalità dei cittadini (ad esempio: messaggi radiofonici, inserzioni su quotidiani, affissioni, ecc.);
  • - complessità dei locali dove si svolge l'attività, tale da far ritenere l'attività di tipo imprenditoriale ai sensi del codice civile (attività di natura palesemente imprenditoriale);
  • - elevato numero di persone che accedono al circolo.

 

Al riguardo si fa riferimento a n. 100 posti ex DM 16/2-1982. Per quanto attiene alla pubblicità degli spettacoli mediante messaggi o strumenti diretti ad un pubblico indiscriminato è intervenuto successivamente l'art. 31 della legge 383/2000, il quale prevede che i circoli che abbiano i requisiti per essere inseriti negli elenchi delle associazioni di promozione sociale possano fare questo tipo di pubblicità purché inseriscano la frase "pubblicità riservata ai soci del circolo". Inoltre il Governo emana il decreto d.P.C.M. 16/9-1999 n. 504, pubblicato sulla G.U. n. 305/99, il quale, richiamando esplicitamente l'art. 118 del Regolamento di esecuzione del TULPS, precisa ancora le "circostanze" che possono contribuire a definire il carattere privato della rappresentazione o manifestazione ed in particolare:

  • - art. 1, comma 3: la qualità di socio deve essere stata conseguita da almeno 60 giorni prima della manifestazione;
  • - art. 2, lettera c): la sede della manifestazione può essere solo la sede legale del circolo;
  • - art. 2, lettera d): possono partecipare non più di 500 persone;
  • - art. 3: gli artisti e gli esecutori non possono essere pagati ma devono farlo solo a fini di solidarietà.

 

La SIAE non può rilasciare le autorizzazioni di inizio attività e le relative agevolazioni in caso di mancanza dei succitati requisiti.

La circolare n. 165 dell'autorità fiscale ha infine precisato che gli intrattenimenti organizzati a favore dei propri soci prevedono comunque l'obbligo del rilascio a tutti i partecipanti del titolo di accesso SIAE così come disposto dall'art. 2 del d.P.R. 30 dicembre 1999 n. 504.

Il presidente del circolo, ove ricorrano le condizioni previste dal suddetto d.P.C.M., deve presentare la dichiarazione di effettuazione di attività alla SIAE, dichiarando di possedere la licenza di cui agli artt. 68 e 69 TULPS. Pertanto, gli operatori debbono richiedere alla SIAE tale documentazione prima dell'accesso al circolo in modo che eventuali dichiarazioni mendaci possano essere subito contestate (art. 483 c.p.). La stessa circolare prevede che il presidente del circolo presenti alla SIAE, entro 10 giorni dalla fine dell'anno, un'apposita dichiarazione contenente l'ammontare delle quote e dei contributi versati dai soci, nonché la specifica delle attività di intrattenimento svolte.

Come sopra illustrato, i casi in cui l'attività di spettacolo può ritenersi "privata" sono praticamente inesistenti, perciò il regime al quale anche i circoli devono sottomettersi è quello degli spettacoli e trattenimenti pubblici, pertanto:

per i piccoli trattenimenti di cui all'art. 69 TULPS, il regime è quello della DIA. In merito all'art. 19 della legge 241/90, riveste non poca rilevanza la determinazione del giorno in cui ha inizio l'attività. Si ricorda che, con la modifica introdotta all'art. 19 della legge 241/90 dall'art. 3 del DL 35/2005 convertito nella legge 80/2005, l'attività di cui all'art. 69 TULPS non potrà avere inizio se non decorsi i 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione e dopo aver presentato l'ulteriore comunicazione di avvio dell'attività;

per gli spettacoli ed i trattenimenti di cui all'art. 68 TULPS, il regime è quello del silenzio-assenso a 60 gg. ex art. 20 della legge n. 241/90.

SERVIZIO CONSULENZA ARCAS

Email: arcas.puglia@libero.it

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