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Agevolazioni fiscali concesse agli Enti del terzo settore

Agevolazioni fiscali concesse agli Enti del terzo settore
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Data Pubblicazione: 10/09/2020
Ultima Modifica: 10/09/2020

Uno degli aspetti più accattivanti concessi dal D.Lgs. 117/17 (Codice del Terzo settore) è rappresentato dalle agevolazioni fiscali riservate agli Enti del Terzo Settore (ETS).

 

Con riferimento alle erogazioni liberali, l’articolo 83 del Codice, al comma 1, sancisce, per le PERSONE FISICHE, una detrazione pari al 30% degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro.

In luogo della detrazione le persone fisiche possono optare per la deduzione dal reddito, sancita dall’art. 83 comma 2, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

Per le persone giuridiche, enti o società che erogano donazioni in favore di ETS, non sono invece previste detrazioni, ma è a loro riservata una deduzione dal reddito complessivo fino a un massimo del 10% del reddito complessivo stesso dichiarato.

Il requisito fondamentale per vedersi riconosciuta l’agevolazione, a regime, sarà che l’ente beneficiario dell’erogazione possegga le qualifiche per essere un ETS non commerciale, così come definito dall’art. 79 comma 5, oppure un’Associazione di Promozione Sociale (art. 35 Codice del Terzo settore) o un’Organizzazione di Volontariato (art. 32 Codice del Terzo settore), in quest’ultimo caso, nel caso che il soggetto erogatore sia una persona fisica, la detrazione è addirittura potenziata al 35%, e sia quindi iscritto al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Alla data attuale, il RUNTS non è ancora stato istituito, ma l’articolo 83 è già operativo, per effetto dell’art. 104 comma 1, a partire dal periodo di imposta 2018, per le APS, ODV e ONLUS, attualmente operative se iscritte ai registri di settore già esistenti, tenuti dalle singole Regioni.

 

Altre agevolazioni, di cui sono beneficiari direttamente gli stessi ETS, sono rappresentate dall’art. 82 del Codice del Terzo Settore, che detta la disciplina delle imposte indirette. La platea dei beneficiari è in questo caso più ampia, giacché tali disposizioni, salvo deroghe specifiche imposte dai singoli commi, si applicano agli ETS, non necessariamente “ETS non commerciali” comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.

Al comma 4 dell’articolo 82 è inserita una consistente agevolazione sulle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Tali imposte si applicano infatti in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso.

Al comma 5, è inserita una agevolazione sull’imposta di bollo, è infatti sancito che gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.

Per quanto riguarda le agevolazioni IMU, al comma 6 è stabilito che gli immobili posseduti e utilizzati dagli ETS, che ai fini di questa agevolazione devono avere il requisito della non commercialità di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, sono esenti dall'IMU.

Anche l’articolo 82 è operativo a partire dal 2018 con riferimento alle sole APS, ODV e ONLUS iscritte ai registri.

 

E’ fisiologico che, una volta istituito il RUNTS, tutti gli enti non commerciali che decideranno di non adeguare i propri statuti e la propria struttura a quanto imposto dal Codice, non saranno destinatari delle agevolazioni summenzionate, e nemmeno di quelle di cui sono abituati a fruire, dato che la maggior parte delle agevolazioni fiscali oggi in vigore per gli enti non commerciali sono abrogate dall’articolo 102 del Codice.

Ellis Bottazzo
Studio Picozzi Commercialisti Associati

Tel: 0331593582

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