Dal 23 ottobre 2005 sarà in vigore il nuovo,
corposissimo, Codice del consumo, una sorta
di vademecum per tutti i processi di natura
negoziale e/o contrattuale in cui sono
coinvolti i consumatori, sia dal punto di
vista del singolo, sia da quello della
collettività. Questo rappresenta uno sforzo
(è proprio il caso di dirlo, visto che
l'iter legislativo è durato un paio d'anni)
per allineare la nostra normativa a quella
comunitaria, oltre che mettere finalmente
ordine tra la selva di leggi, decreti e
regolamenti che sino ad ora regolavano
quest'ampia materia, semplificandoli e
creando un unico testo organico contenuto,
appunto, nel Decreto Legislativo 6 settembre
2005 n. 206, uscito come Supplemento
Ordinario n.162 alla Gazzetta Ufficiale del
8 ottobre. Tutto ciò nell'intento di
tutelare al massimo il consumatore,
soprattutto attraverso un'informazione
corretta, l'istituto del diritto di recesso,
la correttezza della negoziazione, la
trasparenza del mercato, un più agevole
accesso alla giustizia per l'utente in caso
di controversie e la certificazione degli
standard di qualità in occasione
dell'erogazione dei servizi pubblici. Il
Decreto, in particolare, approfondisce la
tematica della pubblicità, precisando che
essa deve sempre essere riconoscibile come
tale, soprattutto quella a mezzo stampa, la
quale deve avere una grafica tale da poterla
far subito distinguere da altre forme di
comunicazione al pubblico. In ogni caso è
vietata ogni forma di pubblicità
subliminale. Inoltre, viene precisato che è
da considerarsi ingannevole ogni reclame
che, riguardando prodotti potenzialmente
pericolosi per la salute o per la sicurezza,
non sottolinei in modo chiaro questo
aspetto, oltre che quelle che minacciano,
anche indirettamente, la sicurezza di
soggetti deboli quali bambini ed
adolescenti, oppure che abusino della loro
naturale mancanza d'esperienza o della loro
credulità. Il Decreto mira, poi, a dare
regole ferree nel settore delle tanto
vituperate televendite, comprese quelle di
astrologia, di cartomanzia e cose similari,
nonché di servizi relativi a concorsi o
giochi tipo pronostici. Questo generi di
vendite fatte a mezzo TV devono sempre
"evitare ogni forma di sfruttamento della
superstizione, della credulità o della
paura, non devono contenere scene di
violenza fisica o morale o tali da offendere
il gusto e la sensibilità dei consumatori
per indecenza, volgarità o ripugnanza".
Anche in questo caso, prevale su tette la
regola della trasparenza. Quindi, secondo il
Decreto esse non devono "contenere
dichiarazioni o rappresentazioni che possono
indurre in errore gli utenti od i
consumatori, anche per mezzo di omissioni,
ambiguità o esagerazioni, in particolare per
ciò che riguarda le caratteristiche e gli
effetti del servizio, il prezzo, le
condizioni di vendita o di pagamento, le
modalità della fornitura, gli eventuali
premi, l'identità delle persone
rappresentate.". Pure per le televendite
sono tutelati al massimo i particolari
diritti dei minorenni, ad esempio con
l'asserzione che non si deve esortarli a
persuadere i genitori od altri ad acquistare
questo genere di prodotti o servizi e che
non bisogna mai sfruttare la fiducia da essi
riposta nei genitori stessi, negli
insegnanti od in altri. Per quanto concerne
la vendita di pacchetti turistici, trattata
in modo molto dettagliato nel Decreto, è
interessante sottolineare l'istituzione di
uno speciale fondo nazionale di garanzia,
presso il Ministero delle attività
produttive. Attraverso esso, il consumatore
potrà essere rimborsato del prezzo versato o
si potranno coprire le spese per il suo
rimpatrio dall'estero, nel malaugurato caso
in cui il venditore o l'organizzatore del
viaggio diventi insolvente o fallisca.
Questo fondo servirà anche per fornire una
immediata disponibilità economica qualora si
debbano far rientrare in modo forzato
turisti italiani da Paesi extracomunitari a
causa di emergenze, imputabili o meno al
comportamento dell'organizzatore. Tra le
novità più importanti sul versante del
diritto di recesso contenute in questo
Provvedimento, vi segnaliamo che è stato
finalmente unificato e protratto a dieci
giorni lavorativi (contro i consueti sette
della maggior parte delle negoziazioni
precedenti) il termine per il consumatore di
esercitarlo nel caso di contratti e/o
proposte contrattuali a distanza, oppure
negoziati fuori dai consueti locali
commerciali, come quelli a domicilio, sul
luogo di lavoro o di cura, per strada,
tramite Internet, telefono o televisione. In
questo caso il consumatore "pentito" non
deve mai pagare alcuna penalità, ne fornire
la motivazione del suo recesso, purché
ovviamente provveda ad avvertire il
professionista con cui ha stipulato
l'accordo tramite comunicazione scritta, da
inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta
di ritorno, ma anche con telegramma, telex,
posta elettronica o fax, a cui però dovrà
sempre seguire la raccomandata entro
quarantotto ore dall'invio. Il Decreto
precisa pure che, nei casi in cui sia
espressamente previsto dal contratto, si può
semplicemente rinviare la merce al mittente
entro dieci giorni lavorativi a decorrere da
quello in cui si è ricevuta, senza bisogno
di comunicazioni di sorta. Per quanto
riguarda, infine, la restituzione delle
somme pagate in caso di recesso, il Decreto
precisa che esse debbono essere restituite
per intero, caparra compresa, gratuitamente
e nel minor tempo possibile (al massimo
entro trenta giorni dalla notifica);
inoltre, se il pagamento è stato effettuato
con cambiali e se queste non sono ancora
state incassate, devono essere restituite
all'acquirente. Queste regole sono sempre
valide, anche in caso di clausole nel
contratto che prevedano limitazioni al
rimborso nel caso dell'esercizio del diritto
di recesso, che quindi non sono da ritenersi
valide.
L’ARCAS di terra jonica ribadisce il proprio
accordo operativo con la FEDERCONSUMATORI di
Taranto per migliorare i servizi a favore
dei cittadini.
TARANTO, 23/10/2005
Archita Di Serio
presidente regionale ARCAS Puglia