L'Agenzia delle Entrate ha emanato il 12
agosto scorso la circolare n. 38/E che
fornisce un'ampia gamma di chiarimenti in
merito all'applicazione delle agevolazioni
fiscali disposte dal Legislatore per
l'acquisto della cosiddetta "prima casa". Si
ricorda che l'agevolazione consente di
applicare l'imposta di registro con
un'aliquota inferiore, pari al 3 per cento
piuttosto che al 7 per cento ordinario, e di
calcolare l'imposta ipotecaria e catastale
in misura fissa. Naturalmente, lo sconto
fiscale previsto è strettamente circoscritto
a case di abitazione non di lusso. Tra i
chiarimenti più rilevanti contenuti
all'interno della presente circolare si
segnalano:
a) gli italiani emigrati all'estero hanno
diritto ad usufruire dei benefici previsti
dall'agevolazione se acquistano l'immobile
come prima casa nel territorio dello Stato,
senza però che sia necessario stabilire
entro 18 mesi la residenza nel comune in cui
si trova l'immobile;
b) l'agevolazione interessa anche i
fabbricati rurali idonei all'uso abitativo e
quindi non riguarda esclusivamente gli
edifici urbani;
c) anche gli immobili ancora in corso di
costruzione possono fruire dello sconto
fiscale a patto che si tratti di abitazioni
non di lusso;
d) l'agevolazione trova applicazione anche
nelle ipotesi di successione e donazione,
sempre che sussistano le condizioni generali
in capo all'erede.